LEGGE 22 gennaio 1942, n. 187
Art. 1
All'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, è aggiunto il seguente comma: «Agli Uffici turistici ed agli Uffici di navigazione può essere affidata la rappresentanza di Uffici viaggi e turismo per la raccolta di iscrizioni ai viaggi ed alle crociere da questi organizzati». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/03/1942, n. 73 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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