LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194

Type Legge
Publication 1942-02-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Titolo ed esercizio della professione di attuario. Per esercitare la professione di attuario è necessaria la iscrizione nell'albo. Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione. L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali.

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