LEGGE 9 febbraio 1942, n. 195
Art. 1
Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, di cui al regolamento approvato con il R. decreto 30 dicembre 1937-XVI, n. 2584, che abbiano compiuto 15 anni di servizio, e non superato i 17, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado 12° dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia e giustizia e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale d'avanzamento prevista dall'art. 3 del citato regolamento, acquistano titolo ad ottenerlo nel limite di un terzo dei posti vacanti nella categoria sopraindicata. La graduatoria in base alla quale i detti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.
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