LEGGE 12 febbraio 1942, n. 196
Art. 1
I dipendenti civili di ruolo dello Stato e degli altri Enti pubblici, compresi i salariati, in possesso della qualifica di squadrista, che prestino servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939-XVII, potranno chiedere il passaggio a gruppo o categoria superiore nei ruoli del personale dell'Amministrazione alla quale appartengono purchè siano forniti del prescritto titolo di studio, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio e l'esercizio di tali mansioni sia già stato iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli squadristi nominati in ruolo ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo B, furono inquadrati in ruolo di gruppo o perchè nelle rispettive Amministrazioni non esistevano ruoli di gruppo B, possono conseguire con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina al grado iniziale del ruolo di gruppo B che frattanto sia stato istituito nelle Amministrazioni stesse, quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, le mansioni esercitate prima della nomina in ruolo per almeno un biennio siano riconosciute di gruppo B. Per il passaggio in ruolo di gruppo C o di personale subalterno, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio. Nessun titolo di studio è del pari richiesto per i passaggi da effettuarsi nelle categorie o nei gruppi dei salariati di ruolo.
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