LEGGE 16 febbraio 1942, n. 218
Art. 1
Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, convertito nella legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1676, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture stipulati dalle Amministrazioni dello Stato, sono estese ai contratti stipulati dagli altri Enti pubblici. Il ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa al Ministero dell'interno se riguarda gli Enti ausiliari dello Stato, od al Ministero competente se riguarda gli altri Enti, o notificato al capo dell'Amministrazione interessata. Nei trenta giorni dalla avvenuta notificazione del ricorso, questo, corredato degli atti contabili e delle eventuali deduzioni e controdeduzioni dell'Amministrazione interessata e, per gli Enti ausiliari dello Stato, anche del prefetto, à trasmesso al Ministero dell'interno, per questi ultimi Enti, ed a quello competente per gli altri. Della Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, fa parte anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista. Fa inoltre parte della Commissione predetta un rappresentante del Ministero dell'interno, quando essa debba pronunciarsi su di un ricorso prodotto contro la deliberazione dell'Amministrazione di un Ente ausiliario dello Stato.
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