LEGGE 22 gennaio 1942, n. 281

Type Legge
Publication 1942-01-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Fino al termine di un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di autorizzare le imprese costruttrici di aeromobili ad impiegare in servizio, quali piloti collaudatori e motoristi di volo, anche personale sprovvisto di taluno dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, semprechè ciò sia imposto da ragioni di pubblico interesse, in rapporto al regolare funzionamento degli enti sopraindicati. Eguale facoltà compete al Ministro per l'aeronautica rispetto alla Reale Unione Nazionale Aeronautica per quanto riguarda i piloti istruttori e i motoristi di volo da essa dipendenti.

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