LEGGE 4 febbraio 1942, n. 306
Art. 1
Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, gli ufficiali in servizio permanente della Regia marina di cui all'art. 1 del decreto stesso, non coniugati nè vedovi, sono scrutinati per l'avanzamento ed iscritti in quadro nei casi e modi previsti dal testo unico, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni. Qualora entro il suddetto periodo di tempo gli ufficiali di cui al precedente comma contraggano matrimonio e siano iscritti in quadro di avanzamento e consegnano la promozione assumono nel grado superiore,ai soli effetti giuridici, l'anzianità assoluta e relativa che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi al loro turno di anzianità.
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