LEGGE 26 marzo 1942, n. 307
Art. 1
L'art. 26, 1° comma, del R. decreto legislativo 14 giugno 1923-I, n. 1281, è sostituito come segue: « Lo Stato verserà alla massa del Corpo un contributo mensile di L. 37,50 per ogni sottoufficiale e di L. 33 per ogni appuntato e militare di truppa, esclusi gli allievi, quale concorso alla spesa del vestiario ».
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