LEGGE 26 marzo 1942, n. 308
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico È approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze, con i rappresentanti della Società italiana degli autori ed editori, addì 22 gennaio 1942-XX, con la quale è modificato l'art. 4 della convenzione tra le stesse parti stipulata in data 15 dicembre 1937-XVI, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 563, concernente la riscossione per conto dello Stato da parte della detta Società dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi, cinematografici e misti di varietà e cinematografo e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Grandi
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