LEGGE 26 marzo 1942, n. 309

Type Legge
Publication 1942-03-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Gli atti di liberalità fra vivi, aventi per oggetto quartieri di abitazione di carattere economico popolare, posti in essere da società o da ditte industriali o commerciali, a favore dei propri impiegati od operai, in conformità di apposite deliberazioni della società o ditta da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni d'intesa coi Ministro per le finanze, sono soggetti all'imposta proporzionale di registro del tre per cento ed all'imposta ipotecaria di trascrizione del 0,50 per cento. Gli atti di cui sopra sono in ogni caso esenti dall'imposta sul plusvalore di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511. Il pagamento dell'imposta di registro può essere effettuato a rate nel termine massimo di quattro anni dalla registrazione dell'atto, senza corresponsione di interessi, giusta le norme che saranno stabilite col Regio decreto previsto dal successivo art. 2.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.