LEGGE 24 marzo 1942, n. 331
Art. 1
La Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad investire per un triennio una parte dell'avanzo netto annuale di gestione nella misura di lire tre milioni per ciascun anno, a cominciare dall'esercizio 1941-42, mediante decreti del Ministro per le. comunicazioni, nella costruzione e arredamento degli edifici postali e telegrafici e nell'ampliamento e adattamento di quelli da acquistarsi.
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