LEGGE 26 marzo 1942, n. 341
Art. 1
Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra, di cui al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive modificazioni ed aggiunte, sono estese, in quanto applicabili, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, le quali abbiano, riportato, in servizo di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, ed alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte.
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