LEGGE 16 marzo 1942, n. 348
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogata a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia areonautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493. Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1942 non potrà superare il due per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il tre per cento di quello dei colonnelli e il quattro per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni. Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato. Data a Roma, addì 16 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Grandi
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