LEGGE 3 aprile 1942, n. 366
Art. 1
Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:
QUALITÀ DELLA MERCE
Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione
Quantità minima ammessa alla temporanea importazione
Termine massimo per la riesportazione
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.