LEGGE 3 aprile 1942, n. 367
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato presso l'Intendenza di finanza di Campobasso il 10 dicembre 1941-XX, n. 768 di repertorio, con il quale lo Stato, resosi acquirente del Palazzo di giustizia di Campobasso, di proprietà di quel Comune, giusta convenzione principale del 12 febbraio 1939-XVII, approvata con legge 15 maggio 1939-XVII, n. 744, si obbliga di pagare le quote di ammortamento dei due mutui contratti dal Comune alienante verso il Banco di Napoli per il finanziamento della costruzione di detto palazzo, in rate bimestrali, anzichè annuali, come nella citata, convenzione principale indicato, con scadenza al giorno 22 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, a partire dall'anno 1942, ferme restando per quant'altro le pattuizioni contenute nella convenziono principale medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato. Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Grandi
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