LEGGE 24 marzo 1942, n. 370
Art. 1
Qualora, in tempo di guerra, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce Rossa Italiana può arruolare nel ruolo normale a norma dell'art. 5 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, quale risulta sostituito dall'art. 1 della -legge 25 luglio 1941-XIX, n. 883, non sia raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della guerra può disporre che i distretti militari precettino ed assegnino di autorità alla Croce Rossa Italiana - su sua segnalazione nominativa - cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, esclusi i medici ed i farmacisti, i sottufficiali ed i militari di truppa della sanità, gli uomini di sussistenza, coloro che siano stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione e altresì gli elementi che abbiano una particolare destinazione di mobilitazione.
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