LEGGE 30 marzo 1942, n. 374
Art. 1
L'art. 2 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, è sostituito come segue: «Il Ministero dei lavori pubblici constatata, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, l'impossibilità che un'opera di competenza di comuni, provincie od enti ospedalieri e di urgente necessità sia eseguita per insufficienza di mezzi finanziari, potrà assicurarne l'esecuzione sostituendosi anche, ove occorra, ai detti enti, anticipando la quota di spesa a carico dei medesimi, salvo ricupero della quota stessa nel periodo massimo di 30 anni, senza interessi, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sarà collaudata l'intera opera od una parte di essa. Il Ministero dei lavori pubblici, accertata, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, l'impossibilità che opere di urgente necessità di competenza, degli enti ausiliari di cui al primo comma, del presente articolo, in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge, siano condotte a termine con i finanziamenti all'uopo assegnati, avrà facoltà di anticipare agli enti interessati la quota a loro carico per l'ultimazione delle opere stesse, salvo ricupero nei modi indicati nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi soltanto agli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire l'ammortamento dei mutui occorrenti per l'esecuzione delle opere o di fronteggiare altrimenti la spesa all'uopo prevista. Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni stesse, sarà titolo di preferenza il possesso di un alto indice di natalità. Le erogazioni occorrenti in attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo saranno effettuate a carico della spesa autorizzata col precedente articolo 1 ».
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