LEGGE 30 marzo 1942, n. 375

Type Legge
Publication 1942-03-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Al personale della Milizia nazionale della strada ammesso in servizio anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, il biennio di prova, agli effetti della pensione, dell'attribuzione degli aumenti periodici in corso di maturazione e del compimento della rafferma in corso, è riconosciuto per intero qualora il biennio sia stato compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Per il personale che ha compiuto il biennio di prova dopo tale data sarà computato agli stessi effetti il periodo di prova non ancora valutato prestato anteriormente alla data medesima. Ai fini degli aumenti periodici successivi e della successiva rafferma sarà computato soltanto il periodo di tempo eventualmente eccedente quello valutato rispettivamente per il compimento dello scatto e della rafferma in corso.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.