LEGGE 30 marzo 1942, n. 376

Type Legge
Publication 1942-03-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:, Articolo unico. È autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'esecuzione di opere marittime straordinarie e urgenti a pagamento non differito. La suindicata, somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio 1942-1943 e di lire 45.000.000 in ciascuno degli esercizi 1943-44 e 1944-45. Agli stanziamenti relativi alla presente autorizzazione si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento delle opere pubbliche straordinarie. Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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