LEGGE 30 marzo 1942, n. 377
Art. 1
L'art. 8 della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761, concernente l'incorporazione del Reparto speciale di pubblica sicurezza della Milizia volontaria sicurezza nazionale nella Milizia nazionale della strada, è così modificato: « Ai fini dell'impiego il personale del Reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe è alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, il quale provvede alle spese strettamente attinenti alla particolare attività di esso. Ad ogni altro effetto economico il personale suddetto dipende dall'Azienda autonoma statale della strada ».
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