LEGGE 24 marzo 1942, n. 383
Art. 1
Ai generali di Corpo d'armata e di divisione comandanti di difesa territoriale compete, a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX, l'indennità di alloggio nella misura di cui alla lettera b) dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458. La concessione di tale indennità è subordinata alle stesse condizioni e modalità previste dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 33 succitato.
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