LEGGE 30 marzo 1942, n. 386
Art. 1
All'art. 3 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, con la quale furono stabilite norme per l'attuazione del piano regolatore di Mantova, è aggiunto il seguente capoverso: «Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili, per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-leggo 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, e di altri provvedimenti in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e potranno essere variati i tassi di capitolazione di cui al terzo comma».
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