LEGGE 30 marzo 1942, n. 387
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il limite di impegno per l'esercizio 1941-42 relativo alle annualità occorrenti per la concessione di contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti ed Enti autonomi per costruzione di case popolari, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1941-X1X, n. 456, è aumentato di L. 2.224.000 al fine di assegnare il contributo del 3 per cento all'Istituto fascista autonomo per le case popolari dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), in relazione al programma di costruzione di case occorrenti per la produzione del carbone. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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