LEGGE 3 aprile 1942, n. 388
Art. 1
L'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, è sostituito dal seguente: «Art. 6. - Il primo esperimento d'asta è tenuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza delle norme di Cui al regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con decreto 17 giugno 1909, n. 454, oppure ad estinzione di candela vergine secondo le disposizioni dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II n. 827. Se l'incanto noti può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo. Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avrà luogo mediante offerte per schede segrete con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sarà pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta. Riuscito infruttoso anche il secondo esperimento, la Amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima. Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione ».
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