LEGGE 24 marzo 1942, n. 398
Art. 1
Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà, anche in deroga a disposizioni vigenti, durante il periodo di guerra, e fino a sei mesi dopo la guerra, di prendere tutti i provvedimenti necessari: a) per la organizzazione di tutti i pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, anche per quanto attiene alla utilizzazione e distribuzione del materiale, ed ai programmi e modalità tutte di esercizio, derogando temporaneamente, ove occorra, anche alle clausole dell'atto di concessione; b) per disciplinare, anche limitandola, la circolazione degli autoveicoli, ad esclusione di quelli con targhe delle Amministrazioni militari, della polizia e dei vigili del fuoco, e sospendere o limitare la validità dei documenti di circolazione e di quelli pel trasporto delle merci, ferma restando la competenza del Ministro per i lavori pubblici per quanto riguarda le disposizioni contenute nei titoli I e II del R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740. Ha facoltà altresì di emanare le norme opportune per la visibilità nelle ore notturne dei convogli in rotaia e dei natanti in navigazione interna ed in genere ogni norma ritenuta opportuna per la disciplina dei trasporti. È fatta salva, infine, la competenza in atto del Ministero delle corporazioni per quanto riguarda le restrizioni di circolazione delle autovetture private dipendenti dalle disponibilità di carburanti.
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