LEGGE 30 marzo 1942, n. 400
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Pasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale ed ai servizi generali della zona industriale di Apuania, è autorizzata la spesa di lire 20.000.000, in aggiunta a quella di lire 26.500.000 di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, ed alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1785. Detta spesa graverà sul fondo autorizzato con legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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