LEGGE 24 marzo 1942, n. 420
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico. L'esonero del pagamento della tassa di doppiaggio previsto dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e la concessione dei premi di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, modificato dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491, e successivamente dalla legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131, spettano alle Case cinematografiche italiane che abbiano prodotto pellicole spettacolari in stabilimenti situati in territorio fuori del Regno quando la realizzazione di dette pellicole sia riconosciuta con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa con quelli per le finanze e per gli scambi e le valute, d'interesse nazionale ai fini economici ed artistici. Le concessioni di cui al precedente comma sono limitate alle pellicole realizzate in paesi stranieri nei quali l'industria cinematografica italiana abbia partecipazione in impianti industriali o in gestioni commerciali nel settore cinematografico. L'emanazione del decreto Ministeriale di cui al primo comma sostituisce, a tutti gli effetti, le formalità previste dalle leggi in vigore per il riconoscimento della nazionalità del film. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.