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LEGGE 26 marzo 1942, n. 421

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni, ha facoltà di indire, durante l'anno 1942, oltre ai pubblici concorsi previsti dall'articolo 41 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, concorsi straordinari per titoli ed esami per tenente e capitano del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo. Detti concorsi sono riservati, rispettivamente, ai tenenti e capitani di porto di complemento, i quali, oltre a possedere il titolo di studio prescritto del su citato art. 41 della legge 8 lugliò 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, abbiano i seguenti requisiti: a) aver prestato almeno tre o quattro anni di servizio da ufficiale di porto di complemento, a seconda che trattasi di concorsi per tenente o per capitano di porto; b) non aver superato il 35° o il 38° anno di età, a seconda che trattasi di concorsi per tenente o per capitano di porto.