LEGGE 3 aprile 1942, n. 422
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per l'anno 1942, e a partire dal 1° gennaio, è consentita l'importazione in esenzione da dazio doganale di quintali 4.100.000 di legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze. Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL - PARESCHI - RICCI - RICCARDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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