LEGGE 24 marzo 1942, n. 428
Art. 1
In deroga ad ogni norma vigente in materia di reclutamento e di stato, e fermi restando i limiti di età previsti dalle disposizioni organiche vigenti per ciascuna Forza armata per la cessazione degli ufficiali di complemento e dei graduati e militari di truppa da ogni obbligo di servizio militare, possono contrarre arruolamento volontario, per la durata dell'attuale guerra, nelle Forze armate nazionali dislocate nei territori dell'Africa italiana, i cittadini di Stati stranieri alleati o neutrali residenti in detti territori.
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