LEGGE 28 maggio 1942, n. 656

Type Legge
Publication 1942-05-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le vacanze verificatesi per cessazione dal servizio permanente effettivo, nell'aliquota dei centurioni promossi in forza della legge 25 gennaio 1934-XII, n. 190, danno luogo a promozioni con le modalità stabilite dalla legge stessa. Oltre quelle suddette, sono da considerarsi vacanze, agli effetti del precedente comma, anche quelle che si verificano nel grado di centurione per il collocamento fuori ruolo a norma delle leggi 18 novembre 1929-VIII, n. 2071, e 30 maggio 1940-XVIII, n. 760, nella misura massima di tre unità. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta affidale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL - GRANDI - BOTTAI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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