LEGGE 18 maggio 1942, n. 669
Art. 1
Le norme relative alla gestione nel Regno delle attività economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana da enti, società e privati, contenute nella presente legge, si applicano durante l'attuale stato di guerra e fino alla data che sarà fissata con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.