LEGGE 8 giugno 1942, n. 787
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata, con effetto dal 1° aprile 1942-XX e fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni di prestazioni e servizi inerenti alla difesa e all'incremento della produzione agricola, e delle altre attribuzioni del Ministero predetto relative all'alimentazione. Il fondo non potrà superare l'importo annuo di L. 2.500.000. Alle spese a carico del fondo stesso può provvedersi mediante ordini di accreditamento. Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Grandi
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