LEGGE 12 maggio 1942, n. 798
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Nell'art. 3 della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900, dopo il terzo comma della lettera a) sono aggiunti i seguenti commi, con effetto dal 1° aprile 1939 : « Gli ufficiali nominati in base alle disposizioni di cui sopra verranno inscritti nel ruolo militare nell'ordine di successione in cui si trovavano nel ruolo civile di provenienza. Nel caso però che, nel ruolo civile di provenienza, taluno degli ufficiali come sopra nominati avesse preceduto un altro di maggiore anzianità, sarà considerato - ai soli fini delle attribuzioni del posto di ruolo - come avente la stessa anzianità di quest'ultimo. A parità di anzianità assoluta fra provenienti dai ruoli civili degli assistenti e dei cartografi di aerologia, l'anzianità relativa verrà stabilita intercalando un assistente ed un cartografo di aerologia ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì. 12 maggio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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