LEGGE 11 luglio 1942, n. 883
Art. 1
Fino al 30 giugno 1943-XXI, le agevolezze fiscali previste dai Regi decreti-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, e 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, e dalla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 812, a favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna e della industria estrattiva delle ligniti nazionali, sono estese alle macchine e loro parti ed agli altri materiali dalle disposizioni medesime considerati, i quali sieno introdotti nel Regno per essere impiegati nelle ricerche carbonifere e lignitifere nazionali.
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