Art. 1
Ai militari di truppa che a partire dal 10 giugno 1940 e per tutta la durata dell'attuale guerra, abbiano contratto arruolamento volontario con la ferma di trenta mesi, in una delle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sarà corrisposto, all'atto del compimento della ferma stessa, un premio di lire 3000.