LEGGE 11 luglio 1942, n. 913
Art. 1
La distinzione tra armi o corpi combattenti e non combattenti stabilita negli articoli 78 e 85 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, modificata dalla legge 17 marzo 1930-VIII, n. 337, e dal R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 939, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1701, nonchè nelle tabelle allegati 2 e 4, è abolita nei confronti degli ufficiali della Regia marina.
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