LEGGE 21 giugno 1942, n. 1064
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon Vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia, e la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - PAVOLINI - RICCIARDI Visto il Guardasigilli: GRANDI
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