LEGGE 2 ottobre 1942, n. 1334
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 2.000.000, da inscrivere nel bilancio del Ministero della cultura popolare, per provvedere all'esecuzione dei necessari impianti sportivi in Cortina d'Ampezzo. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - PAVOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Grandi
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