LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1338
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il limite di età previsto dall'art. 16 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 114, per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito arruolabili nella forza in congedo della Milizia nazionale della strada, è ridotto a 34 anni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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