LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1339

Type Legge
Publication 1942-10-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : Articolo unico. Per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e Benevento è autorizzato il finanziamento di lire 30.000.000, che graverà sulla autorizzazione di lire 3.400.000.000 di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito. I fondi che verranno somministrati al Consorzio degli enti interessati in conto della detta somma di lire 30.000.000 avranno carattere di anticipazione da ricuperare ai sensi e nei modi indicati dall'art. 2 della legge medesima per la quota che all'atto del collaudo finale risulterà afferente alla parte urbana dell'acquedotto, e carattere di contributo straordinario dello Stato per la quota rimanente. In conseguenza di questo nuovo contributo straordinario dello Stato nella spesa per il detto acquedotto, il Consorzio degli enti interessati non potrà avvalersi, per il finanziamento di altre spese comunque occorrenti per l'esecuzione dell'opera, nè di nuovi mutui di favore ai sensi della legge 25 giugno 1911, n. 586, nè di ulteriori concorsi statali previsti per la costruzione di acquedotti rurali dall'art. 44, 2° comma, del testo unico delle norme sulla bonifica integrale approvato con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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