LEGGE 24 ottobre 1942, n. 1377
Art. 1
Per il completamento dei quadri dello squadrone carabinieri guardie del Re e Imperatore, quando non sia possibile provvedere con ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà di destinare allo squadrone anzidetto per un periodo non superiore ad un quinquennio, capitani o subalterni in servizio permanente delle armi di cavalleria e di artiglieria.
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