LEGGE 2 ottobre 1942, n. 1414
Art. 1
La spesa di lire 280.000.000 autorizzata per costruzioni ferroviarie con le leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, art. 1, n. 4 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386, art. 1, è aumentata di lire 80.000.000 da stanziarsi per lire 40.000.000 nel corrente esercizio e per lire 40.000.000 nell'esercizio 1943-44.
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