LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1434

Type Legge
Publication 1942-10-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente: «È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica: a) per non uso durante un triennio consecutivo; b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica; c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione; d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; e) per mancato pagamento di tre annualità del canone; f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa; g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze. Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alla lettere b), c), d), da parte del Ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore. Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorchè trattisi d'impianti che passano allo Stato. Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni decadono di diritto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Gorla - Ciano - Grandi - Di Revel - Pareschi - Host Venturi - Ricci Visto, il Guardasigilli: Grandi

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