LEGGE 19 novembre 1942, n. 1472

Type Legge
Publication 1942-11-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione delle società, può essere ridotto fino a quindici giorni con decreto emanato dal Ministro per la grazia e giustizia su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, qualora la fusione risponda a necessità di pubblico interesse. Con lo stesso decreto di abbreviazione del termine il Ministro per la grazia e giustizia può prescrivere determinate forme supplementari di pubblicità delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine medesimo. Le disposizioni precedenti si applicano anche per il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2445 del Codice civile, quando la riduzione del capitale ivi preveduta sia deliberata in occasione della fusione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandano a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci Visto, il Guardasigilli: Grandi

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