LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1550

Type Legge
Publication 1942-12-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e dello Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di lire 4.000.000 in aggiunta a quella di cui alle leggi 28 settembre 1940-XVIII, numero 1400, e 24 novembre 1941-XX, n. 1315, per provvedere ai lavori di puntellamento e demolizione di edifici pericolanti ed agli sgombri conseguenziali, a tutela della pubblica incolumità, alla riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico ed eventualmente anche alla ricostruzione di fabbricati privati, nei territori nemici occupati dalle Forze armate dello Stato. Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio. Ordiniamo che la presente,munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto il guardasigilli: GRANDI

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