LEGGE 30 novembre 1942, n. 1607
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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