LEGGE 14 dicembre 1942, n. 1689
Art. 1
Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana, dichiarati irreperibili, a norma dell'art. 124 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità, sono reiscritti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, eventualmente anche in eccedenza, da riassorbirsi alla prima vacanza. Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia. Agli ufficiali ed agli agenti internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.
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