LEGGE 30 novembre 1942, n. 1714
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni; a mezzo delle !oro Commissioni legislative, hanno ap provato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per la durata dell'attuale stato di guerra, il Ministero dell'aeronautica, fermi restando i requisiti all'uopo prescritti, ha la facoltà di ammettere ai corsi normali per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie, i militari in servizio di leva con il grado raggiunto al momento dell'ammissione stessa. La presente legge ha effetto dalla data del 1° settembre 1942-XX. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - VIDUSSONI - DI REVEL Visto, li Guardasigilli: Grandi
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