LEGGE 7 dicembre 1942, n. 1715
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine del 31 dicembre 1942-XXI fissato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 670, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1856, per l'ultimazione delle opere di derivazione di acqua dal fiume Adige per produzione di forza motrice, di cui al 1° comma, dell'art. 1, è prorogato al 30 giugno 1943-XXI a tutti gli effetti previsti nello stesso decreto-legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL - PARESCHI - RICCI Visto, il Guardasigilli: Grandi
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